La nozione comunitaria di operatore economico è più ampia rispetto a quella nazionale d’imprenditore: ne consegue che sono ammessi a partecipare alle procedure di appalto pubblico anche tutti quei soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, enti pubblici, raggruppamenti anche temporanei o costituendi di tali persone o enti, compresi gli enti che non hanno personalità giuridica, o non sono qualificati come imprenditori, purché offrano sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Fonte: fondazioneifel.it