Ai fini dell’agevolazione “prima casa” richiesta con la dichiarazione di successione, ove si faccia valere il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa nel Comune in cui ha sede l’immobile, tale requisito deve sussistere al momento dell’apertura della successione e non a quello della relativa dichiarazione. Così si è espressa la Corte di cassazione, applicando il principio di retroattività dell’accettazione, con l’ordinanza n. 11101 del 27 aprile 2021.
Fonte: fiscooggi.it