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Corte dei Conti: Enti locali - Incarico esterno - Computo spesa personale

Data:

09 settembre 2021

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I magistrati contabili si esprimono riguardo la questione attinente l’inclusione o meno tra le spese di personale anche quelle relative al posto conservato a favore del dipendente collocato in aspettativa senza assegni presso altro ente. In particolare, i giudici ritengono che, nell’ambito dell’autonomia riservata agli enti locali nel perseguire l’obiettivo della riduzione della spesa di personale, l’Ente può “valutare se e come coprire il posto lasciato temporaneamente scoperto dal dipendente in aspettativa con strumenti di natura flessibile che l’ordinamento mette a disposizione, quali a titolo esemplificativo assunzioni a tempo determinato, convenzioni con altri enti, comandi, calibrando il relativo carico finanziario anche in relazione alla durata dell’aspettativa concessa e nel rispetto dei limiti, oltre che di spesa, di durata e quantitativi nonché dello stesso limite previsto dall’art. 1, comma 557 quater della legge finanziaria 2007”.

Fonte: aranagenzia.it