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Corte dei conti: Enti locali - Limiti di spesa per le assunzioni di personale - Utilizzo “Scavalco condiviso”

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20 gennaio 2021

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I magistrati evidenziano, rispetto  alla richiesta di chiarimenti relativa all’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare relativamente alla possibilità di potere estendere anche ai Comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti la possibilità di servirsi dell'attività lavorativa svolta da dipendenti di altre amministrazioni locali - ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge n. 311 del 2004 -  del cosiddetto “scavalco di eccedenza,” che: “E’ consentito a tutti gli Enti locali, ai sensi dell’art. 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzare personale assegnato ad altri Enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali - che costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo - mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione degli oneri finanziari (c.d. scavalco condiviso). Leggi la sentenza della Sezione controllo Umbria deliberazione n. 129/2020 sul sito di Aran