Il giudizio tributario deve essere definito nella sua interezza e, quindi, anche la sospensione del processo non può che essere integrale. L’interruzione parziale del procedimento, infatti, comporterebbe una pronuncia “provvisoria” e perciò inammissibile. Il giudizio, inoltre, non deve essere necessariamente uniforme per tutti gli anni d’imposta oggetto dell’accertamento, che possono essere accumunati da semplici fatti “storici” e non pregiudiziali. È questo il sunto del principio affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 16180 del 9 giugno 2021.
Fonte: fiscooggi.it