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Corte di Cassazione: Impiego pubblico - art. 33 L. 104/92 diritto di trasferimento sede di lavoro rigetto ricorso

Data:

09 settembre 2021

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Un dipendente pubblico propone ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di appello per aver subordinato a un potere discrezionale dell'amministrazione datrice, il diritto dello stesso di poter scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ai sensi dell'art. 33, comma 5, I. n. 104/1992.  La Cassazione però respinge il ricorso, affermando che, il diritto di scelta del dipendente della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona invalida che necessita di assistenza non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato, la scelta è sempre rimessa alla Pubblica Amministrazione "ove possibile".  L'inciso "ove possibile" che il legislatore ha volutamente utilizzato comporta un bilanciamento dei due interessi - costituzionalmente rilevanti - in conflitto: l'interesse del dipendente a ottenere il trasferimento più comodo ai fini dell’assistenza al parente e l'interesse economico-organizzativo dell'amministrazione datrice, che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto "disponibile" tramite un provvedimento di copertura del posto "vacante". Tale interesse peraltro risulta particolarmente importante nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, visto che si riflette anche sull'interesse della collettività, l'Amministrazione resta libera di decidere di coprire una data vacanza ovvero di privilegiare altre soluzioni e le sue determinazioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d'imparzialità e di buon andamento.

Fonte: aranagenzia.it