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Corte di Cassazione: Ordinanza interlocutoria n. 25 del 05/01/2021

Data:

14 gennaio 2021

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La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della L. reg. Puglia n. 13 del 2001 nella parte in cui dispone che “Qualora a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’amministrazione per il collaudo dell’opera”. Il testo completo dell’Ordinanza sul sito Cortedicassazione.it