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Corte di Giustizia Europea: i cittadini di paesi terzi titolari di un permesso unico di lavoro hanno il diritto di beneficiare di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti dalla normativa italiana

Data:

09 settembre 2021

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Le autorità italiane hanno rifiutato la concessione di un assegno di natalità e di un assegno di maternità a diversi cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in Italia, titolari di un permesso unico di lavoro ottenuto in forza della normativa italiana che recepisce la direttiva 2011/98. I cittadini di paesi terzi di cui trattasi hanno contestato tale rifiuto dinanzi ai giudici italiani. Nell’ambito di dette controversie, la Corte suprema di cassazione ha sottoposto alla Corte costituzionale alcune questioni di legittimità costituzionale riguardanti la legge n. 190/2014, nella parte in cui quest’ultima subordina il riconoscimento dell’assegno in favore di cittadini di paesi terzi alla condizione che essi siano titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo. La Corte conclude che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva. Tenuto conto del fatto che l’Italia non si è avvalsa della facoltà offerta dalla direttiva agli Stati membri di limitare la parità di trattamento, la Corte ritiene che la normativa nazionale che esclude tali cittadini di paesi terzi dal beneficio di detti assegni non sia conforme all’articolo 12, paragrafo 1, lettera e), di tale direttiva.

Fonte: curia.europa.eu