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In Cassazione perde la lite l'automobilista che eccepisce l'inidoneità della segnaletica a individuare la corsia preferenziale

Data:

30 novembre 2021

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Il ricorrente non aveva dedotto l’inesistenza della segnaletica di preavviso della corsia preferenziale, ma soltanto la sua inadeguatezza, insufficienza e inidoneità, in tal modo confermando che la stessa era comunque esistente. Va pertanto data continuità al principio per cui qualora l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica, la prova contraria spetta all’Amministrazione, posto che l’esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentre quando l’opponente deduca soltanto la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui.

Al contempo, il giudice di appello ha ritenuto che Roma Capitale avesse diligentemente provveduto a fare tutto quanto possibile per informare l’utenza dell’intervenuta riattivazione della corsia preferenziale di cui è causa, disponendo – con determinazione dirigenziale – un periodo di transizione durante il quale la cittadinanza era stata informata della riattivazione della corsia preferenziale

Corte di Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza n. 36274/21