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Inclusione nelle previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione di alcune entrate di scopo

Data:

29 gennaio 2021

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L'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, consente di iscrivere negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione - e corrispondentemente in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi destinate al finanziamento di specifici interventi o attività che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. La citata disposizione rende disponibili - già a inizio anno - gli stanziamenti corrispondenti a entrate finalizzate per legge che hanno assunto un carattere stabile e facilmente monitorabile nel tempo. La procedura di “ stabilizzazione” in bilancio degli stanziamenti finanziati con la riassegnazione alla spesa delle entrate di scopo è stata introdotta a partire dalla legge di bilancio per il triennio 2016-2018. La Circolare del 20 gennaio 2021, n. 2 è volta a fornire alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle entrate e spese “stabilizzate” e sui relativi importi iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, nonché sul monitoraggio che verrà effettuato.