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La variante urbanistica comunale basta a rendere il terreno edificabile

Data:

01 giugno 2021

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9633 del 13 aprile 2021, ha ribadito che ai fini del pagamento della plusvalenza di cui all’articolo 67 del Tuir, perché un’area sia considerata edificabile è sufficiente che tale natura risulti dalla variante urbanistica adottata dal Comune, anche se non è ancora intervenuta la successiva approvazione dello strumento urbanistico da parte della Regione. 

Il semplice inizio della procedura urbanistica di trasformazione di un suolo è sufficiente a far acquisire al terreno la natura edificabile, in quanto l’inizio di tale procedura implica una “trasformazione economica” dell’area, della quale deve tenersi conto ai fini della determinazione del valore del terreno stesso. 

Fonte: fiscooggi.it