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Nota di approfondimento sull’impatto della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2021 

Data:

07 maggio 2021

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Illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art. 39-ter, dl n. 162 del 2019, in materia di ripiano del disavanzo determinato dal Fondo anticipazioni liquidità.  

Con il comma 6, articolo 2, del dl 78/2015, fu introdotto un elemento innovativo nel complesso meccanismo di avvio della nuova contabilità armonizzata degli enti territoriali. In estrema sintesi, si permetteva di utilizzare le risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità finalizzate allo smaltimento dei debiti commerciali non pagati, formalmente inserite nella parte attiva del bilancio, per diminuire l'incidenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, ossia l’obbligo di accantonamento della quota di entrate accertate che – in base agli andamenti storici delle riscossioni di ciascun ente – risultavano non incassate nell'ambito di un normale ciclo di riscossione. Questo finanziamento indiretto di spese correnti (minori disavanzi, quindi più spazio per impieghi correnti) è stato oggetto di una precedente censura della Corte costituzionale (sentenza 4/2020), che ha spinto il legislatore ad una apposita norma attuativa (dl 162/2019, art. 39-ter), oggi a sua volta oggetto di censura con la sentenza 80/2021.

Nota di approfondimento IFEL