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Ordinanza del 08/06/2021 n. 15939 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Data:

16 giugno 2021

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In tema di processo tributario è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", mentre è esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.  

Fonte: def.finanze.it