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Per il Fisco, buono il domicilio indicato nell’ultima dichiarazione

Data:

11 dicembre 2020

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Il domicilio fiscale del soggetto passivo d’imposta determina la competenza dell’ufficio finanziario e la sua variazione, comunicata con la dichiarazione annuale all’Amministrazione, è idonea a radicare la competenza in capo all’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione l’interessato ha indicato il nuovo domicilio. Detta facoltà di variazione va esercitata in buona fede e, pertanto, il contribuente che abbia indicato in dichiarazione un domicilio fiscale diverso da quello precedente non può successivamente invocare il difetto di competenza e, quindi, l’invalidità dell’atto emesso dall’ufficio del domicilio da lui stesso dichiarato.
Questi, in breve, i principi confermati dalla V sezione della Cassazione con l’ordinanza n. 23362 dello scorso 23 ottobre, ove si ribadisce altresì che, laddove non consti un recapito attuale del contribuente, la potestà impositiva spetta all’Ufficio dell’ultimo domicilio fiscale noto. Leggi la notizia sul sito Fiscooggi.it