La Corte di Cassazione si è espressa in materia di protezione di privacy e protezione dei dati personali, con l'ordinanza n. 19947/2021, specificando che il verbale di accertamento che attesta l'infrazione non può essere impugnato in maniera diretta dall'interessato. In effetti il verbale costituisce un atto a carattere procedimentale in quale non è idoneo a produrre effetti sulla situazione soggettiva, che viene incisa solo per effetto dell'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, ed è unicamente contro tale atto che è possibile opporsi.