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Termine per l’impugnazione: vale la pubblicazione della pronuncia

Data:

19 agosto 2021

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A seguito di una pronuncia di cassazione con rinvio, il termine per la riassunzione del grado di merito decorre dalla pubblicazione della pronuncia stessa, mentre agli stessi fini non è richiesta la comunicazione alla parte rimasta contumace e soccombente nel giudizio di legittimità. Questo il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Asti nella sentenza n. 44/1/2021 del 13 luglio 2021, in cui viene altresì ribadito che, in conseguenza dell’omessa o tardiva riattivazione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue e l’ufficio può far valere in modo definitivo e compiuto le proprie pretese impositive.

Fonte: fiscooggi.it