La sospensione emergenziale dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa”, fissata dall’articolo 24 del Dl n. 23 del 2020 e finalizzata ad impedire la decadenza dall’agevolazione, non ha riguardato l’obbligo gravante sul contribuente di terminare i relativi lavori entro tre anni dalla registrazione dell’atto in relazione agli acquisti di immobili in costruzione. Questo, in sintesi, il principio di diritto espresso nella sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, n. 2228/2024.
Fonte: fiscooggi.it