Il D.lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare l’art. 97 comma 8 ha stabilito che per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all’art. 35, la Stazione Appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La verifica dell’anomalia nelle procedure di gara è il procedimento mediante il quale la Stazione Appaltante vaglia la serietà e la attendibilità dell’offerta. Nell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. È comunque in capo alla stazione appaltante la possibilità di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Fonte: fondazioneifel.it