Se il contribuente non fornisce valide giustificazioni dei prelievi e versamenti effettuati su conti correnti a lui riconducibili, è legittimo l’accertamento bancario eseguito dall’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’articolo 32 del Testo unico sull’accertamento delle imposte sui redditi, Dpr n. 600/1973.
È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 16850 del 19 giugno 2024.
Fonte: fiscooggi.it