L'operato del Comune che ha accolto solo parzialmente una domanda di accesso ai documenti amministrativi relativi ad un procedimento amministrativo di cancellazione anagrafica ed ha negato l'ostensione del nominativo - segnalante che avrebbe dato l'avvio a tale procedimento è corretto. Con Sentenza n. 70 del 31 gennaio 2024, Il T.A.R. Emilia-Romagna, (Sez. II) ha affermato che non è accessibile il nominativo del segnalante che ha dato avvio al procedimento amministrativo di cancellazione anagrafica. Per approfondimenti si rimanda alla citata Sentenza pubblicata sul sito Giustizia Amministrativa.