Il Consiglio di Stato conferma che le procedure concorsuali riservate al personale interno rappresentano una deroga ai principi costituzionali dell’articolo 97, che impone l’accesso al pubblico impiego tramite concorso aperto, e devono quindi essere applicate in modo rigorosamente limitato.
In particolare, è stato ribadito che le graduatorie derivanti da concorsi interni non possono essere utilizzate per coprire ulteriori posti vacanti rispetto a quelli originariamente messi a bando, trattandosi di una modalità eccezionale di reclutamento prevista solo nei casi espressamente stabiliti dalla legge.
Proprio per la natura derogatoria della disciplina, non trovano applicazione nemmeno i principi che impongono all’amministrazione di motivare la scelta tra scorrimento della graduatoria e indizione di un nuovo concorso pubblico, poiché tale equiparazione è esclusa dalla natura speciale della procedura.
Il chiarimento rafforza l’obbligo per le amministrazioni di attenersi a un’interpretazione restrittiva delle norme in materia, evitando estensioni improprie che potrebbero risultare in contrasto con i principi costituzionali e generare contenzioso.
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