Anonimato Whisteblower

Data:

26/03/26, 11:09

Autore:

Andrea Angelo Aronica

Tempo di lettura:

La sez. VI del Consiglio di Stato affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione (whistleblower) quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include il dato personale del c.d. whistleblower). Il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo). Il bilanciamento sull’accessibilità in chiaro (di svelamento del nome) non viene stabilita dal giudice ma rimesso all’Amministrazione a cui compete ogni valutazione che motivatamente potrà giustificare l’oscuramento per ragioni attinenti al rischio di ritorsioni.