L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le richieste di cambio nome o cognome presentate da cittadini italiani residenti all’estero, anche tramite consolati o ambasciate, sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine. Questo perché l’istanza è diretta al Prefetto, autorità competente, e non agli uffici diplomatici.
L’unica eccezione riguarda le domande motivate da ragioni di ridicolo, vergogna o origine naturale, come previsto dall’art. 93 del DPR 396/2000. In questi casi, l’imposta non è dovuta.
La procedura prevede la presentazione al Prefetto, la pubblicazione per 30 giorni, eventuali opposizioni e il decreto finale.
Fonte: fiscooggi.it