L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 1/2026, chiarisce che anche i contratti di servizi esclusi dal nuovo Codice dei contratti pubblici restano soggetti all’imposta di bollo secondo le modalità semplificate previste dall’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. L’esclusione dal Codice non comporta infatti esenzione dal tributo: il bollo va versato una sola volta alla stipula, in misura proporzionale al valore del contratto, con esenzione solo per gli affidamenti sotto i 40.000 euro. Il pagamento ha effetto sostitutivo su atti e documenti della procedura, eccetto fatture e documenti simili, semplificando gli adempimenti delle stazioni appaltanti.
Fonte: fiscooggi.it