Come già chiarito dalla direttiva del 20 gennaio 2025, a firma del Ministro per la pubblica amministrazione, ai fini del ricorso all’istituto di cui all’articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, la facoltà di trattenere in servizio il personale deve intendersi «nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente» e «la base di calcolo da considerare per l’individuazione del limite massimo del 10% è quella relativa alle facoltà assunzionali “ordinarie”».
Fonte: lavoropubblico.gov.it