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Consiglio di Stato sull’accesso alla documentazione di gara

Data:

23 febbraio 2023

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L’accesso a quelle “informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”, è consentito, ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, “al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”: ciò significa che, chi chiede l’accesso è tenuto a dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti” quanto, piuttosto, la “stretta indispensabilità” della documentazione per apprestare determinate difese all’interno di in uno specifico giudizio. Di contro l’onere di indicare le ragioni sottese all’esigenza di tutelare segreti di natura tecnica o commerciale grava su colui che si oppone all’accesso (secondo un sistema di motivazione “a doppia mandata”, ossia: l’una dell’istante e l’altra dell’opponente). 

Fonte: giustizia-amministrativa.it