Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti. Per l’applicazione del beneficio, infatti, è irrilevante la possibile assenza del rapporto di lavoro del dipendente alla data di decorrenza della copertura della polizza. È la sintesi del chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026.
Fonte: fiscooggi.it