Con sentenza n. 1114/2022, la sez. I del Tar di Napoli stabilisce che gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, in quest’ultimo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, salvo il divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o alla potestà degli ordini medesimi.
Fonte: giustizia-amministrativa.it