La Corte costituzionale, con la sentenza n. 17 del 19 febbraio 2026, ha confermato la piena legittimità dell’art. 262, comma 1, del TUEL, respingendo le questioni sollevate dal TAR Campania.
La Consulta ha ribadito che lo scioglimento del Consiglio comunale, previsto in caso di mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato da parte di un ente in dissesto, non è una misura irragionevole. Il dissesto, infatti, rappresenta l’esito di prolungate violazioni dei principi costituzionali e delle norme sulla finanza locale, e richiede interventi drastici per ristabilire l’equilibrio finanziario.
Le tempistiche e gli oneri previsti per gli enti dissestati servono a garantire il ritorno a un bilancio sano, mentre l’incapacità di approvare gli strumenti contabili fondamentali interrompe il rapporto fiduciario tra eletti e comunità.
La decisione rafforza la linea della Corte già espressa nella sentenza n. 91/2025, confermando un quadro di rigore volto a tutelare la stabilità finanziaria e la responsabilità politica degli amministratori locali.
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