Pronunciandosi su un caso “belga” in cui si discuteva della legittimità della decisione assunta dai giudici nazionali di ritenere legittimo il divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo nel sistema educativo ufficiale della Comunità fiamminga, la Corte EDU Sez. II, 16 maggio 2024 (n. 50681/20) ha escluso, sebbene a maggioranza, che vi fosse stata la violazione dell’art. 9 (libertà di religione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dichiarando il ricorso inammissibile.
Fonte: aranagenzia.it