Il Ministero dell’Istruzione fornisce una nota di chiarimento secondo le ultime disposizioni fornite dal decreto-legge n. 24. Al decorrere del 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022, fermo restando l’obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base) non può accedere a scuola, è considerato assente ingiustificato e non percepisce retribuzione o altro compenso o emolumento. Il mancato
possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Fonte: miur.gov.it