Diritto di abitazione ex legge: non serve la trascrizione

Data:

10/07/25, 14:05

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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Il Tribunale di Pescara ha confermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite, previsto dall’art. 540 c.c., non richiede trascrizione per essere opponibile a terzi. Trattandosi di un diritto riconosciuto direttamente dalla legge, la sua pubblicità nei registri immobiliari è irrilevante ai fini giuridici. 

Fonte: fiscooggi.it