Sentenza TAR per la Calabria 23 dicembre 2024 n. 1839.
In difetto di prova o di puntuale e concreta allegazione di segno contrario, deve escludersi che l’eventuale ribasso del 100% formulato dal concorrente sulla voce “spese ed oneri accessori” possa comportare l’erosione dell’importo non ribassabile per prestazioni professionali individuato dalla lex specialis come “equo compenso” ai sensi della legge 21 aprile 2023, n. 49, specie nel caso in cui la disciplina di gara consenta il ribasso su spese ed oneri accessori, senza apporre limiti.
Fonte: giustizia-amministrativa.it