L’esclusione da una gara di appalto di una società a cagione di fatti non dichiarati, penalmente rilevanti e che abbiano riguardato il suo amministratore di fatto, prevista dall’art. 94, comma 3, lett. h) del codice dei contratti pubblici presuppone la previa dimostrazione della simulazione gestoria, da avvalorare mediante l’allegazione di elementi estrinseci e concreti, non potendosi fare invece ricorso a mere presunzioni non integrate da ulteriori dimostrazioni.
Fonte: giustizia-amministrativa.it