E’ escluso il diritto del lavoratore a percepire l’erogazione del TFR in ragione della persistenza, senza soluzione di continuità, del rapporto di lavoro iniziato con un ente pubblico economico e proseguito con la Regione OMISSIS a seguito di intervenuta mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165 del 2001, con prosecuzione del rapporto di lavoro presso la Regione senza interruzioni. Questa, in sintesi, la sentenza 13596/2024 emessa dalla Corte di Cassazione.
Fonte: aranagenzia.it