Dopo diversi interventi a volte contrastanti da parte delle Sezioni regionali della Corte dei conti, giunge, una sentenza a chiarire che la validità delle graduatorie per gli enti locali è di due anni.
Il Tar Campania-Napoli, sezione III, nella sentenza n. 1792/2024 mette quindi la parola fine a un dubbio ancora molto frequente tra gli operatori.
Il dilemma nasce da un mancato coordinamento tra le norme del Dlgs 267/2000 e del Dlgs 165/2001. L’articolo 91, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali prevede, infatti, che la durata delle graduatorie è di tre anni, mentre l’articolo 35, comma 5-ter, del Testo Unico del Pubblico Impiego, dopo alcune modifiche successive, afferma che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di pubblicazione».
La questione è quindi approdata al Tar Campania-Napoli che nella sentenza in esame ha decisamente cavalcato la validità biennale delle graduatorie dei concorsi degli enti locali proprio rifacendosi all’articolo 88 del Dlgs 267/2000.
Fonte: ancicampania.it