Non è possibile affidare un incarico di progettazione per lavori di restauro di un bene pubblico a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Codice, il generale divieto di prestazioni d’opera intellettuale gratuite mira a evitare che, nell’ambito delle libere professioni, taluno possa avvantaggiarsi a discapito di altri. In ogni caso, occorre garantire che il professionista non si trovi in una posizione di vantaggio rispetto ad altri concorrenti nelle successive procedure di aggiudicazione dei livelli di progettazione successivi.
E’ quanto ha ribadito Anac con Nota a firma del Presidente, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 22 ottobre 2025.
Fonte: anticorruzione.it