Nell’ambito dell’attività di controllo sugli incarichi di consulenza prevista dall’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005, la Sezione regionale di controllo per l’Emilia‑Romagna ha esaminato un incarico di collaborazione occasionale conferito da un Comune ai sensi dell’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.
L’incarico, formalmente qualificato come lavoro autonomo occasionale per attività “specialistiche” diverse da studio, ricerca o consulenza, è stato ritenuto privo dei presupposti di legittimità richiesti dalla normativa. In particolare, la Corte ha rilevato il ricorso a collaborazioni esterne per funzioni ordinarie, l’assenza della prova dell’impossibilità di utilizzare personale interno, la mancata coerenza con gli atti di programmazione e l’assenza del parere del Collegio dei revisori.
La decisione conferma l’attenzione della magistratura contabile sull’uso rigoroso e motivato degli incarichi esterni, ribadendo che tali strumenti restano eccezionali e non possono sostituire in via ordinaria le risorse interne dell’amministrazione.
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