La Pec non è valida o è inattiva: nessun obbligo di secondo invio

Data:

20/03/25, 13:10

Autore:

Andrea Angelo Aronica

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In caso di notifica a mezzo Pec, se l’indirizzo risulta non valido o inattivo, non occorre un secondo invio dell’atto via Pec prima delle formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata. Il secondo invio dell’atto via Pec decorsi almeno sette giorni è infatti una formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo. Questo è il principio di diritto contenuto nell’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, della Corte di cassazione. 

Fonte: fiscooggi.it