Le novità da ANAC – Aggiornamenti al 5 Dicembre 2024

Data:

12/5/24, 11:43 AM

Autore:

Andrea Angelo Aronica

Tempo di lettura:

Lavori sopra soglia senza contenuto tecnologico o innovativo, possibile il ricorso al minor prezzo 

Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si pone come obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo, nonché per gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione, e per gli affidamenti di appalto integrato. L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente a tali affidamenti è esteso agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Questo secondo l’articolo 108 del nuovo Codice dei contratti pubblici. 

L’utilizzo del criterio del prezzo più basso non è di per sé escluso per tutti gli appalti di lavori sopra soglia. Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/presso è comunque suggerito in tutti i casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all’oggetto del contratto non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara. 

Lo chiarisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione in un Comunicato a firma del presidente approvato dal Consiglio dell’Anac del 20 novembre 2024. 

 

Centrali di committenza: risorse adeguate e organizzazione efficace per soddisfare le esigenze della P.A.  

Per svolgere adeguatamente la funzionalità di soggetto aggregatore, e di centrale unica di committenza in modo stabile e con una struttura all’altezza, una Città metropolitana deve adottare tutte le misure necessarie per disporre di risorse adeguate e di un’organizzazione efficace di risorse umane e strumentali. L’ente, in concreto, deve attrezzarsi per svolgere forme efficienti di programmazione degli acquisiti e di raccolta delle esigenze relative alle categorie merceologiche, tarando in maniera ottimale il fabbisogno anche nella fase preliminare di progettazione di future gare aggregate.  

È quanto viene rimarcato dalla delibera n. 438 del 30 settembre 2024, approvata dal Consiglio di Anac, sugli esiti di una vigilanza svolta sulla Città metropolitana di Catania, incentrata proprio sulla capacità di programmazione e predisposizione di procedure di aggiudicazione centralizzate, in relazione alle esigenze e ai fabbisogni degli enti territoriali. 

 

I soggetti aggregatori qualificati devono garantire acquisti centralizzati 

Per una centrale unica di committenza regionale non è sufficiente occuparsi esclusivamente di gare su delega. Al pari degli altri soggetti aggregatori, una tale struttura viene qualificata di diritto e, quindi, dovrebbe operare come punto di riferimento per le altre amministrazioni non qualificate. Non può limitarsi, dunque, a un’attività di ausilio rispetto a procedure che vengono attivate autonomamente dagli enti del territorio, ma deve garantire la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, in linea con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa perseguiti dalla normativa sull’aggregazione.  

Lo specifica la delibera Anac n. 439 del 30 settembre 2024, approvata dal Consiglio dell’Autorità e relativa alle conclusioni di un procedimento ispettivo svolto sulla centrale unica di committenza della Regione Molise. Si tratta di un’attività di vigilanza finalizzata all’analisi in ordine all’effettiva disponibilità di mezzi delle centrali uniche di committenza e per il miglioramento dei relativi livelli di qualificazione.