Riguardo agli atti definitivi stipulati tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2024, se l’acquirente, alla data di stipula del rogito, non è munito di certificazione Isee in corso di validità nell’anno 2024, può dimostrare ugualmente il rispetto dei requisiti se, anche successivamente alla firma, disporrà di una certificazione Isee riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell’atto.
È una delle precisazioni contenute nella circolare n. 14/E del 18 giugno 2024, con la quale l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni operative sulle novità introdotte dall’articolo 3 del Milleproroghe.
Fonte: fiscooggi.it