La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità sull’art. 2, comma 1-bis, del DL 463/1983 (modificato dal DL 48/2023), che prevede una sanzione amministrativa da 1,5 a 4 volte l’importo omesso per il datore di lavoro che non versa contributi previdenziali e assistenziali fino a 10.000 euro annui.
Secondo la Corte:
-
la sanzione è proporzionata alla gravità della condotta e alla tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori;
-
non è irragionevole il confronto con la sanzione penale prevista per omissioni superiori, anche se convertita in pena pecuniaria, poiché le due responsabilità (amministrativa e penale) sono strutturalmente diverse.
Fonte: cortecostituzionale.it