Il dipendente quadro di una società a controllo pubblico, che svolge funzioni equiparabili a mansioni dirigenziali nel settore gas-acqua, non può essere assunto da una ditta privata che con quella società abbia rapporti contrattuali, se tale dipendente ha posto in essere poteri autoritativi o negoziali nei confronti della ditta privata. In una situazione del genere, deve trovare applicazione il cosiddetto divieto di pantouflage, che dura tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro e che vieta l’assunzione da parte del privato al ricorrere di specifici presupposti.
La precisazione arriva con un parere emesso dall’Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità il 28 novembre 2024, in risposta a un’istanza pervenuta da una società privata di costruzioni, attiva tra l’altro nel settore delle manutenzioni di servizi gestiti in rete per il trasporto di gas. La richiesta di chiarimenti riguardava la possibilità di assumere alle proprie dipendenze un soggetto in forza, con il ruolo di quadro, ad una società a controllo pubblico operante, in una provincia toscana, prevalentemente nel settore della distribuzione e misura del gas, proprietaria di reti di distribuzione locale e con funzioni di stazione appaltante nei confronti della stessa ditta privata che si è rivolta all’Autorità per avere il suo parere.
Fonte: anticorruzione.it