Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il parere 22327/2024 si è espresso in merito alla “quota limitata” applicabile alle progressioni economiche all’interno delle aree. Nello specifico alla disciplina contenuta dall’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e in conformità con l’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009. “Si ritiene che nel caso di enti locali in cui vi sia un solo dipendente in organico nell’area cui si riferisce la progressione economica e, quindi, con esclusivo riferimento a tale specifica situazione, l’amministrazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di partecipazione definiti dal CCNL, possa procedere al riconoscimento della progressione economica prescindendo dall’applicazione del limite del 50% dei potenziali beneficiari, qualora sia rilevato il conseguimento dei risultati secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance nell’ambito dell’Ente e siano analogamente rilevati, come previsto dalle norme di legge e di contratto, il conseguimento dell’esperienza professionale e le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso percorsi formativi, ciò al predetto fine di rispettare la finalità meritocratica/premiale delle progressioni economiche, dirette a remunerare il maggior grado di competenza professionale conseguito dai dipendenti”.
Fonte: aranagenzia.it