Pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Unità Operativa di Coordinamento (UOC) aggiornati al 03 giugno 2025

Data:

05/06/25, 11:41

Autore:

Andrea Angelo Aronica

Tempo di lettura:

Nel bando di gara per la gestione di asili nido comunali, pubblicato pochi giorni dopo l'approvazione del decreto correttivo, con riferimento alle clausole sociali di cui all'art. 57 e all. II.3, non è stato indicato di produrre in sede di gara né il rapporto sulla situazione del personale dipendente, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, né la dichiarazione di impegno di assunzione di una quota di personale femminile nonché giovanile necessaria all'esecuzione dell'appalto. Gli operatori economici partecipanti, salvo uno di essi, non hanno prodotto la sopra citata documentazione. A seguito di richiesta di chiarimenti, ex art.101c. 3, gli operatori economici inadempienti hanno confermato di non aver depositato, neppure nella busta dell'offerta, il rapporto sulla situazione del personale. Si chiede conferma di poter esperire il soccorso istruttorio, in fase di verifica amministrativa di gara, per sanare le carenze documentali sopra citate (come previsto dal bando tipo ANAC 1/2023 e relativa nota illustrativa) attraverso la richiesta di produzione del suddetto rapporto e della sopra citata dichiarazione di impegno di assunzione della quota minima (30%) sia di personale femminile che giovanile. Risposta 

 

Vorrei chiedere se, ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. 36/2023, è necessario verificare tutti i livelli di progettazione, in particolare se, pur non essendo nel caso di un appalto integrato, bisogna verificare il pfte e successivamente il progetto esecutivo. Risposta 

 

Si chiede se la Stazione appaltante qualificata per la sola fase di esecuzione - per il livello 2, sia in ambito Lavori che Servizi/Forniture (anche per PPP) - a seguito deposito di proposta di PPP di iniziativa privata di importo superiore a € 500.000 ai sensi art. 193, c. 3 del Codice, sia legittimata a svolgere in proprio il sub-procedimento di cui ai commi 4/7 del medesimo articolo fino all'approvazione del progetto selezionato, delegando la successiva fase di affidamento (svolgimento procedura di gara e aggiudicazione) a SA o CUC qualificata convenzionata, per poter procedere alla stipula ed esecuzione del corrispondente contratto. Risposta 

 

A seguito dell'abrogazione dell'art. 12 della legge n. 80/2014, l'unico riferimento normativo di dettaglio per la qualificazione nel settore dei lavori è costituito dall'allegato II.12 al codice. Nello specifico, l'art. 30, comma 1, secondo periodo del predetto allegato prevede che "I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente". Tanto premesso, tale formulazione, a differenza di quella contenuta nella già citata l.80/2014, non richiama la necessità di ricorrere al subappalto al fine di colmare l'eventuale carenza qualificatoria in una o più categorie scorporabili. Allo stesso modo, il ricorso al subappalto non viene richiamato in nessuna delle restanti disposizione dell'allegato II.12. Si chiede pertanto se ad oggi sia ancora presente nella norma vigente un riferimento al subappalto necessario e, in caso affermativo, l'indicazione dello stesso. Risposta 

 

Sembra che la voce "monitoraggio ambientale" rientri nel 2 per cento, essendo nella stessa lettera d). Tuttavia, si ritiene che il riferimento del 2 per cento debba essere determinato solo per le opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale. Si chiede a codesto Ministero una interpretazione della norma. Risposta 

 

Si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscere l'onorario alla DL per l'attività di contabilizzazione in seguito alla richiesta dell'impresa appaltatrice di adeguamento prezzi del SAL emesso e se ciò può considerarsi un'alterazione dell'equilibrio economico contrattuale. Risposta 

 

Si chiede se le modifiche apportate all'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, dal decreto correttivo al Codice (D.lgs. n. 209/2024), recante la disciplina delle modifiche contrattuali, si applicano ai contratti in essere, stipulati in vigenza del già menzionato nuovo codice 36/2023. Risposta