La Corte di Cassazione conferma l’orientamento secondo cui, nel pubblico impiego, il dipendente che svolge di fatto le funzioni di una posizione organizzativa ha diritto al trattamento economico completo corrispondente, anche in assenza o in caso di illegittimità dell’atto formale di conferimento. Il principio valorizza le mansioni effettivamente esercitate e le responsabilità assunte, includendo anche le componenti accessorie della retribuzione, in quanto strettamente legate alla qualità della prestazione resa.
Per gli enti locali si rafforza quindi l’obbligo di coerenza tra attività svolte e trattamento economico, al fine di evitare contenziosi e garantire il corretto riconoscimento delle funzioni esercitate.
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