Con la deliberazione n. 260/2024 PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana, la Corte dei conti conferma che la rideterminazione del fondo salario accessorio - nel caso di prima istituzione della dirigenza e dunque in mancanza di un parametro storico di riferimento – debba avvenire in via figurativa, facendo riferimento a un parametro alternativo, purché questo sia congruamente motivato e ispirato alla ratio legis. A tal proposito la Corte ritiene di ausilio evidenziare che “la ratio legis perseguita dall’art. 23, comma 2, del d. lgs 75/2017, in combinato disposto con l’art. 33 del d.l. 34/2019, è quella di mantenere invariato il valore medio pro capite di attingibilità del dipendente al fondo medesimo. In tal senso, ritiene di indicare nuovamente che “gli enti locali possono procedere in autonomia (…) per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge”.
Fonte: aranagenzia.it