Il Presidente del CdA dell’Azienda speciale consortile che gestisce direttamente i servizi sociali e il welfare di 37 comuni di un’area importante del Nord Est, è incompatibile nel suo ruolo, in base al d.lgs. n. 39/2013, articolo 11, comma 3, lett. a), di presidente con “la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra Comuni che ha conferito l’incarico”.
Lo ha stabilito Anac con Parere Anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 15 aprile 2026.
Tale conclusione discende sia dalla natura e dall’estensione delle deleghe gestionali attribuite allo stesso Presidente dallo Statuto dell’Azienda, sia dalle modalità di nomina, che – pur formalmente effettuata dall’organo sociale (Assemblea) – evidenziano una sostanziale sovrapposizione tra l’ambito territoriale degli enti presso i quali il soggetto ha ricoperto cariche politiche e il territorio di operatività dell’Azienda speciale.
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