Un dipendente, assunto come impiegato quadro presso una società in-house della Regione, il quale esercita competenze gestionali equiparabili a mansioni dirigenziali, non può essere assunto presso la controllante di un gruppo societario privato, quando lo stesso soggetto, negli ultimi tre anni, abbia esercitato verso la società controllata del medesimo gruppo poteri autoritativi e negoziali in modo concreto ed effettivo.
In tale situazione si applica il cosiddetto divieto di pantouflage, che preclude, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati al ricorrere di specifici presupposti.
È quanto specifica Anac con il parere anticorruzione dell’11 marzo 2025, fornendo chiarimenti sulla possibilità di assumere, presso la società di vertice di un gruppo privato, un dipendente di una società in house di una importante Regione del Nord Italia, impegnata nell’ambito delle infrastrutture fisiche e digitali e nel ciclo di acquisti aggregati per gli enti della pubblica amministrazione regionale, e con funzioni di stazione appaltante nei confronti della stesso soggetto privato che ha valutato la possibilità di assunzione.
Fonte: anticorruzione.it