L’INPS in attuazione alle disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 1991 n. 412, in qualità di Ente gestore di previdenza obbligatoria, provvede alla corresponsione degli interessi di mora per il ritardato pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto (TFS/TFR), dovuti a ritardi imputabili alle Amministrazioni/Enti datori di lavoro.
Con il messaggio 3550 del 10 ottobre 2023, l’Istituto fornisce una riepilogazione temporale delle istruzioni fornite alle Amministrazioni e agli Enti datori di lavoro in materia.
Fonte: inps.it